AdE – circolare 19-2020.pdf
Con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, arriva puntuale come ogni anno, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la guida aggiornata alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il Vademecum per la dichiarazione dei redditi che interessa tutti i contribuenti, professionisti tecnici inclusi.
Le informazioni sulla dichiarazione dei redditi 2020
Il documento di prassi contiene tutte le informazioni operative relative a oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione e conservazione documentale da parte dei contribuenti, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per la successiva esibizione all’amministrazione finanziaria, nonché le indicazioni rilevanti per la compilazione dei modelli e pe l’apposizione del visto di conformità.
Lo scopo della circolare-guida è fornire soluzioni univoche sia per chi deve presentare il 730 su delega dei contribuenti apponendo il visto di conformità (Caf e professionisti) sia per gli uffici finanziari nello svolgimento delle attività di assistenza e controllo documentale (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973) e di liquidazione delle imposte.
Ciò non toglie, naturalmente, che si tratti anche di un valido aiuto per risolvere i dubbi dei singoli cittadini.
La guida, infatti, riveduta in base alle novità normative riguardanti l’anno d’imposta 2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue l’impianto dei righi e dei quadri del 730 e che consente, quindi, la facile e veloce individuazione degli argomenti di interesse, come dimostra anche l’indice che specifica, per ogni tema trattato, i relativi righi del modello.
È così, ad esempio, per le diverse voci relative alle spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, le spese universitarie, gli assegni ai coniugi, le erogazioni liberali, i contributi assistenziali e previdenziali e per i diversi crediti d’imposta previsti dalla normativa tributaria.
Certificazione e documenti
La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive.
Fattura cartacea da conservare, nonostante quella elettronica
NB – dal documento si evince che il contribuente, oltre alla documentazione relativa alle spese detratte, avrà anche il dovere di conservare la fattura cartacea consegnata dall’emittente, con l’obbligo di verificare che copia cartacea e fattura elettronica coincidano.
Spese sanitarie
In relazione alle spese sanitarie, si ricorda che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, in G.U. 154/2001.
Fonte: Omnia del Sindaco