Sagre e feste popolari

Data di pubblicazione:
02 Agosto 2023
Sagre e feste popolari

Descrizione

Per sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.

Per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, indipendentemente dalla durata complessiva della sagra o della festa popolare, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell’attività, nel corso dei quali la somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni anche non continuativi.

In concomitanza di tali eventi, si svolgono attività di pubblico spettacolo, pesche di beneficenza o lotterie, installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre, giochi gonfiabili, ecc…).

ADEMPIMENTI CON IL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
 
    1. Richiesta di inserimento nel Calendario delle Sagre e delle Feste Popolari: da presentare almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
    2. Somministrazione di alimenti e bevande: presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata da notifica d’inizio attività (N.I.A.) ai fini igienico- sanitari (art. 6 reg. CE n. 852/2004). Il competente ufficio comunale provvede alla trasmissione della N.I.A. alla A.S.L. per le prescritte verifiche (la S.C.I.A. e la N.I.A. non sono necessarie qualora la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata da operatori del commercio su area pubblica, regolarmente autorizzati).
    3. Titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo: presentare richiesta di autorizzazione per spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei nell’ambito di sagra/festa popolare (art. 68 T.U.L.P.S.); sono connessi i relativi adempimenti con la Questura (avviso di svolgimento dell’evento almeno 3 giorni prima dell’inizio (art. 18 del T.U.L.P.S.) e con il Servizio di emergenza territoriale 118 (Segnalazione dello svolgimento della manifestazione, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 1468/2016).

L’ istanza di cui al punto 3) deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, per il tramite del SUAPE al Servizio Commercio all’indirizzo PEC:
comune.valtopina@postacert.umbria.it.

In caso di convocazione della Commissione comunale di vigilanza spettacolo, come regolato dal T.U.L.P.S., l’intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc…) 

Ulteriori informazioni
    Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i. (in particolare artt. 68 e 80);
    Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.  (in particolare artt. 141 e ss.);
    art.19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
    L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi;
    D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio”;
    D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.”;
    art. 3, commi da 7 a 13, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e D.M. 6 ottobre 2009, come modificato dal D.M. 30 giugno 2011 e dal D.M. e dal D.M. 15 giugno 2012, in materia di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
    L.R. 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
    D.G.R. 9 febbraio 2015, n. 142 “Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 – disposizioni applicative e approvazione modulistica”;
    Regolamento comunale sagre e feste popolari;
    D.G.R. n. 1468 del 09/12/2015 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
    Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – direttiva”;
    Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 02 Agosto 2023