IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Data di pubblicazione:
09 Febbraio 2022

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

 Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 

Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.

SCADENZA 1° RATA O UNICA: 16 GIUGNO
SCADENZA 2° RATA :16 DICEMBRE 

Aliquote IMU:

Tipologia di immobile

Aliquote IMU 2024

Abitazione principale e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)

E’ riconosciuta assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare

Esente per legge

ai sensi dell’art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

rimangono soggetti a tassazione:

i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 8abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

Abitazione principale (Cat. A1, A8, A9) e pertinenze

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)

4,0‰

detrazione euro 200,00

ai sensi dell’art. 1 comma 749 della legge n. 160/2019

Abitazioni concesse in uso gratuito

a parente in linea retta entro il 1° grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente

10,60 ‰

 

Immobili ad uso produttivo categoria catastale D

Esclusa cat. D10

10,60‰

di cui:

7,60% allo Stato

2,40% al Comune

Aree fabbricabili

10,6‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale

(D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità)

1,0‰

Abitazioni locate

10,6‰

in caso di locazione con contratto a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “BENI MERCE)

Esente per legge

Ai sensi dell’art. 1 comma 751 della lege n. 160/2019

Terreni agricoli

Esente per legge

Comune montano

Altri immobili

che non rientrano nelle precedenti tipologie

10,6‰