A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.
SCADENZA 1° RATA O UNICA: 16 GIUGNO
SCADENZA 2° RATA :16 DICEMBRE
Aliquote IMU:
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7) |
Categoria catastale A1, A8, A9 |
4,00 ‰ |
Unità immobiliari assegnate in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il 1^ grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente |
5,00 ‰ |
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Fabbricati categorie catastali A, B, C |
Categoria catastale A, B, C |
10,6 ‰ |
Fabbricati categoria catastale D |
Categoria Catastale D escluso D10 |
10,6 ‰ |
Terreni edificabili |
10,6‰ |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità) |
1,0‰ |
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Terreni agricoli |
Esente per legge Comune montano |