A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.
SCADENZA 1° RATA O UNICA: 16 GIUGNO
SCADENZA 2° RATA :16 DICEMBRE
Aliquote IMU:
Tipologia di immobile |
Aliquote IMU 2024 |
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7) E’ riconosciuta assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare |
Esente per legge ai sensi dell’art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) rimangono soggetti a tassazione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 8abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) |
Abitazione principale (Cat. A1, A8, A9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7) |
4,0‰ detrazione euro 200,00 ai sensi dell’art. 1 comma 749 della legge n. 160/2019 |
Abitazioni concesse in uso gratuito a parente in linea retta entro il 1° grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente |
10,60 ‰
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Immobili ad uso produttivo categoria catastale D Esclusa cat. D10 |
10,60‰ di cui: 7,60% allo Stato 2,40% al Comune |
Aree fabbricabili |
10,6‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità) |
1,0‰ |
Abitazioni locate |
10,6‰ in caso di locazione con contratto a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “BENI MERCE) |
Esente per legge Ai sensi dell’art. 1 comma 751 della lege n. 160/2019 |
Terreni agricoli |
Esente per legge Comune montano |
Altri immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie |
10,6‰ |